I piani di emergenza sono “imprescindibili”. Ecco perché

Il decreto legislativo 1 del 2 gennaio 2018, Codice della Protezione Civile nel suo ammodernamento, impone all’art. 18, l’obbligatorietà per tutti i comuni di dotarsi dei piani di Protezione Civile, deliberati dal Consiglio comunale (art. 12 comma 4) e che gli stessi possano essere revisionati periodicamente e aggiornati con Atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, purché inseriti in deliberazione consiliare di approvazione. All’art 18 comma 3 dello stesso decreto legislativo è previsto che il piano di comunale di protezione civile, vada ad essere di coordinamento a tutti gli altri piani di gestione del territorio (PUC, PII, PAI, ecc.).

La predisposizione del Piano diventa di fatto, oltre l’obbligo di legge, uno strumento imprescindibile per la ottimale gestione del territorio e per la corretta applicazione delle norme di autoprotezione previste per i cittadini fattore questo di crescita per una resilienza della comunità, anche a seguito di emanazione di Allerte Meteo Idrogeologiche.

Esso deve essere redatto secondo le Linee guida fornite dal Dipartimento Nazionale e Regionale, in base alle direttive dell’art. 15 che devono rendere omogenei sull’intero territorio italiano tutti i piani redatti, rendendoli di facile letture e immediata comprensione agli eventuali soccorritori proveniente fuori dal territorio comunale.

È evidente che la necessità di avere cittadini pronti ad auto proteggersi, debba passare attraverso una crescita dell’informazione e della cultura di protezione civile. Ai cittadini, anche attraverso la stesura dei Piani di Protezione Civile, bisogna indicare in quale parte del territorio vivono e quali sono gli scenari di rischio attivo che possa influenzarne gli esiti in caso di emergenze ed un loro eventuale coinvolgimento, direttamente (abitazione) o indirettamente (beni mobili), attività produttive, disastri di natura ambientale.

La corretta stesura di un Piano di Protezione Civile, deve tenere in considerazione i rischi ed i relativi scenari (art. 16) che possono colpire un determinato territorio e le sue caratteristiche (corsi d’acqua, montuoso, pianeggiante, vallivo, frazioni poste in località disagiate, infrastrutture ferroviarie, viarie, aeroportuali, scuole, ospedali) con la raccolta di dati e cartografia ed attraverso la predisposizione di appositi Scenari di Rischio, valutare quali conseguenze possano interessare, in base alla Vulnerabilità conosciuta (Abitazioni, Siti sensibili come scuole e ospedali, Insediamenti Industriali, numero di abitanti e loro caratteristiche: disabilità eventuali, anzianità, bambini).

Risorse e Procedure

  • Basilare per la predisposizione di un piano di protezione civile è conoscere e stabilire a priori le Risorse a disposizione, per risorse si intendono Uomini, Mezzi e fondi Economici. Non sempre è indispensabile detenere le risorse, la legge 1/2018 ammette l’uso delle convenzioni anche di natura privata.
  • La costituzione di una squadra di Volontariato comunale (art. 35 comma 1), diventa particolarmente importante nel momento in cui, la scarsità di risorse non permette di avere tanti dipendenti pronti a fare fronte ad emergenze che possono avere anche durate significative.
  • Il volontariato di Protezione Civile oggi (art. 32 comma 1), sempre più formato e preparato, rispondente in pieno ai dettami della legge 81/08 sulla sicurezza, rappresenta una risorsa basilare ed imprescindibile, utilizzabile sia per la Previsione e la Prevenzione sia per il Soccorso ed il Superamento dell’Emergenza, anche attraverso il coordinamento delle regioni, dei comuni o degli aggregati dei comuni organizzati su ambiti territoriali.

Per le procedure in emergenza, la legge 1/2018 all’art. 6 concede al Sindaco la caratteristica di essere Autorità territoriale di Protezione Civile e pertanto incaricato di intervenire prontamente per portare assistenza ai propri cittadini, lo strumento previsto per il Sindaco è il COC (centro operativo comunale) che puo’ essere attivo non solo nella situazione di emergenza ma anche nella prima fase di solo allertamento.

Il Prefetto, nell’ambito del decreto 1/2018 assume la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in raccordo con il Presidente della giunta regionale ed in coordinamento sia con la struttura regionale di protezione civile, sia con i Comuni interessati all’emergenza in base al relativo piano di Protezione Civile previsto dall’art. 11 comma 1 lettera b) e dall’art. 18.

Formazione e informazione

Condizione fondamentale dopo la stesura del Piano di Emergenza, è la diffusione fra gli attori inseriti nelle Risorse e soprattutto fra i cittadini che devono adottare il piano, nella piena consapevolezza dei rischi presenti e dell’autoprotezione prevista. Il Piano composto da cinque sezioni (Dati – Rischi – Risorse – Procedure e Formazione/Informazione) con colori diversi, a schede mobili per continui aggiornamenti, deve essere presentato ai cittadini attraverso pubbliche convocazioni e pubblicato su internet alla pagina ufficiale del comune e, attraverso stralci, comunicato ai mezzi d’informazione.

Per il piano di Protezione Civile si farà riferimento alle prossime direttive del Dipartimento sulla base previste dall’art. 15. Fino alle nuove direttive, continuano ad essere valide le precedenti Linee Guida.

 

@liemio

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